obbligo dell’Amm.re del Condominio all’invio dei giustificativi di spesa – consulenza on line –

L’amministratore non é tenuto – ove il Regolamento di Condominio non lo disponga espressamente – ad inviare, prima della convocazione dell’assemblea, le copie della contabilità pertinente la sua gestione annuale.

L’Amministratore è però tenuto a mettere in condizione i condomini di controllare e di verificare i giustificativi di spesa prima dell’assemblea, nei modi previsti dal Regolamento di Condominio o – in mancanza di specifiche disposizioni – in modo che tutti possano esercitare facilmente il proprio diritto.
La mancata disponibilità della documentazione contabile, riguardante argomenti posti all’ordine del giorno di un’assemblea condominiale in cui si decidono spese particolari, determina l’annullabilità della delibera di approvazione del consuntivo (Cassazione, 13350/2003 e 12650/2008).

Si precisa poi che la possibilità di ottenere dall’amministratore una copia dei documenti contabili (dietro richiesta possibilmente per raccomandata) spetta a ciascun condomino non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede e «senza la necessità di specificare la ragione». L’unico requisito (Cassazione, sentenze 15159/2001 e 12650/2008) è che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa e che la spesa per le fotocopie sia sostenuta dal condomino.

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