Condominio – legittimità ingiunzione su Bilancio preventivo spese straordinarie – consulenza on line –

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 28/04/2017 n° 10621

In tema di condominio, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi.

Il verbale di assemblea condominiale che approva il preventivo delle spese straordinarie è sufficiente per richiedere un decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, o è necessario a tal fine lo stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea?

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 28 aprile 2017, n. 10621 si è pronunciata in senso positivo sulla questione concernente la legittimazione ad agire dell’amministratore di condominio quando il ricorso teso all’ingiunzione per il pagamento delle spese straordinarie condominiali è stato promosso in conseguenza della sola approvazione del preventivo di spesa.

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