formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato – consulenza on line –

Le nuove nozze del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento o divorzile non legittimano, invece, l’esonero dall’obbligo nei confronti dei figli né dell’ex coniuge, in quanto i diritti nascenti dall’ulteriore comunione di vita non possono ledere quelli già acquisiti e giudizialmente accertati della precedente.

Tuttavia, la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato ovvero la nascita di altri figli generati da una successiva unione anche di fatto costituiscono “sopravvenuti giustificati motivi” rispetto alla sentenza di separazione o divorzio, in grado di determinare una revisione dell’assegno di mantenimento o divorzile (art. 9, 1 comma, l. div.).
In merito, la giurisprudenza, abbandonando l’orientamento risalente secondo il quale la formazione di una nuova famiglia “costituisce espressione di una libera scelta e non di una necessità”, lasciando inalterati gli obblighi determinati in sede di separazione e divorzio nei confronti dell’ex coniuge e dei figli nati in precedenza (Cass. n. 15065/2000; n. 12212/2001), ha abbracciato un indirizzo interpretativo differente, affermando che “allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell’assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia” (Cass. n. 21919/2006).
Ciò posto, occorre rilevare che l’incidenza dei nuovi oneri familiari, gravanti sul coniuge obbligato, sulla modifica del valore dell’assegno di mantenimento, andrà valutata dal giudice, il quale dovrà accertare se a seguito di tali motivi sopravvenuti, si sia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dello stesso, tenendo conto anche della situazione economica del nuovo partner e della nuova famiglia nel suo complesso (Cass. n. 24056/2006; n. 25019/2007).

 

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