Mediazione obbligatoria, termine di 15 giorni non perentorio – consulenza on line –
Mediazione obbligatoria, termine di 15 giorni non perentorio
Corte di appello di Milano – Sezione I civile – Sentenza 24 maggio 2017
Il giudice di primo grado non può dichiarare improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo soltanto perché il tentativo obbligatorio di mediazione è stato promosso oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge. Lo ha stabilito la I Sezione civile della Corte di appello di Milano, sentenza 24 maggio 2017, riformando la precedente decisione (156/2016) del Tribunale di Monza, e prendendo posizione in senso favorevole alla natura «non perentoria» del termine previsto dal Dlgs 28/2010.
