Internet interrotta risarcimento del danno – consulenza on line –
Corte di Cassazione con sentenza n. 15349, depositata il 21 giugno 2017
L’interruzione della linea telefonica, effettuato arbitrariamente dalla compagnia telefonica a causa del passaggio ad altro operatore, costituisce la sospensione di un servizio; tuttavia non concretizza di per sé né un danno patrimoniale né un danno non patrimoniale. A tal fine, per ottenere il relativo ristoro, non è sufficiente denunciare l’accaduto e il pregiudizio sofferto. Infatti occorre provare il mancato guadagno, l’interesse leso, la gravità della lesione e del danno sofferto.
Un professionista citava una nota compagnia telefonica per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla sospensione arbitraria della linea ADSL, per due mesi. La società motivava il disguido con il passaggio dell’utenza telefonica ad altro gestore, chiamando in causa a garanzia quest’ultimo. il giudice di primo grado condannava le due società al risarcimento danni. La convenuta impugnava la decisione. I giudici di appello, pur riscontrando l’illegittima interruzione del servizio, ritenevano non provato il danno lamentato dal professionista. Si limitavano a dispensare quest’ultimo dal dover versare il contributo per la riattivazione della linea. Avverso tale decisione il professionista ricorreva in Cassazione, per ottenere il riconoscimento delle sue doglianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
