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N. 02679/2012 REG.PROV.COLL.
N. 12285/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12285 del 2008, proposto da:
Condominio Paglierini, in persona dell’amministratore rappresentante legale,rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Marinaci, con domicilio eletto presso Giuseppe Marinaci in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;
contro
Comune di Sacrofano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria Sciamanna, con domicilio eletto presso Ilaria Sciamanna in Roma, via A. Baiamonti, 4;
Ente Regionale Parco di Veio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza in data 10.10.2008 dell’Ufficio Tecnico, Sezione Urbanistica, del Comune di Sacrofano, con la quale sono state ingiunte sospensione di lavori edili e demolizione delle opere realizzate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sacrofano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito della dichiarazione d’inizio attività edificatoria presentata in data 15.9.2006 il condominio Paglierini, con sede in località Camerata Casale Paglierini di Sacrofano, ha proceduto all’esecuzione di lavori edili sulle parti interne ed esterne del fabbricato condominiale, già oggetto di concessioni in sanatoria rilasciate l’11.10.2011.
Poiché, con sopralluogo, l’Amministrazione comunale ha ritenuto sussistere discordanze tra le opere realizzate e i lavori dichiarati, l’Ufficio Tecnico ha emesso l’ordinanza 10.10.2008 con la quale ha disposto la sospensione dei lavori e ha ingiunto la demolizione delle opere difformi, con avvertenza dell’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale ai fini della demolizione d’ufficio, in caso di inadempienza dell’obbligato.
Il condominio Paglierini ha presentato ricorso avverso il provvedimento, con i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, giacché l’ordinanza non è stata preceduta da comunicazione di avvio del procedimento;
b) violazione degli artt. 22, 1° e 2° comma, e 37 del D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza e illogicità nella motivazione;
c) violazione degli artt. 23, comma 4, e 37, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 380/2001;
d) violazione dell’art. 11 delle disposizioni di attuazione al codice civile;
e) violazione dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.
Il Comune di Sacrofano si è costituito in giudizio e ha presentato memorie.
La causa è passata in decisione all’udienza del 26 gennaio 2012.
DIRITTO
I lavori oggetto dell’ordinanza impugnata sono inseriti nella dichiarazione d’inizio attività edilizia presentata dal committente condominio Paglierini il 15.9.2006 e della variante in data 18.9.2008.
Il Comune di Sacrofano ha contestato un aumento non autorizzato di superficie al piano seminterrato, relativamente all’unità immobiliare sub n. 503, di circa mq 45; l’aumento volumetrico di circa mc 143; la diversa distribuzione degli spazi interni nelle unità sub nn. 3,4,7, e 8.
Quanto alla volumetria in eccedenza, il sopralluogo condotto dall’Ufficio Tecnico comunale il 17.9.2008 ha rilevato all’interno dell’unità immobiliare sub n. 8 (piano terra), presa a campione, un maggior volume di mc 28, verosimilmente esteso a tutte le altre unità immobiliari del piano terra; è stato, perciò, ritenuto che l’aumento complessivo di cubatura sia all’incirca di mc 143.
Parte ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione dell’avvio procedimentale, previsto dagli artt. 7 e seg. della legge 7.8.1990 n. 241. Peraltro oramai è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che esclude per le pratiche edilizie l’applicabilità della normativa generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge n. 241/1990, in virtù delle discipline speciali vigenti nel settore e del principio di non necessità della comunicazione di avvio dei procedimenti aperti da iniziative del medesimo interessato (come, in fattispecie, con la dichiarazione d’inizio di attività edilizia presentata dai privati costruttori o committenti, sulla quale le amministrazioni comunali attivano le procedure di controllo), perché in tal caso vengono meno le esigenze di conoscenza e di trasparenza sottese alla previsione normativa e riferibili alle ipotesi di procedimenti ad iniziativa delle amministrazioni, dei quali gli interessati possono essere consapevoli solo a seguito della comunicazione di avvio.
Peraltro la non applicabilità nella materia edilizia delle disposizioni di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che obbligano le amministrazioni a comunicare agli interessati l’inizio delle attività procedimentali, non esclude la necessità del contraddittorio che permea, quale principio generale, ogni forma di attività amministrativa che involga interessi qualificati, alla stregua dei generali principi di pubblicità e trasparenza dell’azione dei pubblici poteri (art. 1 L. n. 241/1990; art. 97 Cost.).
Dunque, ove non sussistano esigenze particolari di ordine pubblico, non riscontrabili comunque in fattispecie, non può ritenersi assistito da adeguata istruttoria il procedimento amministrativo che escluda l’interlocuzione con il soggetto destinatario degli effetti del provvedimento finale, ovvero che non tenga conto delle osservazioni da questi presentate.
Nel caso di specie gli interventi di verifica dell’Amministrazione comunale non hanno comportato il coinvolgimento in contraddittorio del condominio committente i lavori; laddove diversamente l’interessato avrebbe potuto rappresentare controdeduzioni agli addebiti che, ipoteticamente, avrebbero potuto determinare una diversa soluzione conclusiva.
In effetti nel ricorso il condominio Paglierini fornisce interpretazioni fondate sulle relazioni tecniche presentate in d.i.a. e sullo stato dei lavori, le quali contraddicono le deduzioni amministrative di difformità delle opere rispetto agli originari titoli edificatori (le concessioni edilizie in sanatoria rilasciate nel 2001). L’aumento volumetrico è prospettato quale conseguenza della sostituzione della vecchia copertura in eternit con la nuova in fibro cemento e coppi, rappresentata nella d.i.a. del 2006, la quale ha comportato l’eliminazione di un’intercapedine in cannicciata che faceva blocco unico con la copertura sostituita. L’aumento di superficie al seminterrato è solo apparente, giacché all’atto del sopralluogo – come rilevato dalla stessa relazione del tecnico verificatore – non c’erano lavori in corso e il piano si trovava allo stato grezzo; è prevista, come del resto evidente dalla relazione di progetto e dalle planimetrie allegate alla d.i.a., la costruzione di un muro di delimitazione dell’ambiente che dovrebbe riportare la superficie del piano nelle misure autorizzate.
Dunque sono fondate le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, dato che i responsabili del procedimento non solo non hanno ascoltato le ragioni del committente (né, d’altronde, hanno adeguatamente controdedotto in proposito nel giudizio, benché parte ricorrente abbia proposto agli atti le proprie spiegazioni sugli addebiti contestati), ma la stessa verifica tecnica è stata condotta su opere non ancora realizzate, e per le quali dunque non era possibile addivenire a conclusione senza l’esame del progetto e delle planimetrie.
Quanto alle rilevate diversità nella distribuzione degli spazi interni delle unità immobiliari sub n. 3,4,7 e 8, il tecnico verificatore riconosce che trattasi di opere interne e che, pertanto, per esse non è prevista la sanzione demolitoria.
L’omessa produzione, in allegato alla d.i.a., del nulla osta dell’ente gestore del vincolo ambientale in area – l’Ente Regionale Parco di Veio – non ha rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento, che peraltro non indica tale circostanza come presupposto dell’ingiunzione a demolire, giacché laddove il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non sia allegato alla dichiarazione d’inizio attività edificatoria è onere dell’amministrazione comunale provvedere a mezzo convocazione di conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7.8.1990 n. 241 (art. 23, comma 4, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380).
Le ragioni indicate sono sufficienti a determinare l’accoglimento del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)